1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 118 bis,119, 120, comma 2, 120 ter, 120 quater(1)(2).
2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127 bis.
Note
(1)
Tale comma è stata modificato dall'art. 11-octies, comma 1, lettera b), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la L. 23 luglio 2021, n. 106.
(2)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207.