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Articolo 71 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Organi della procedura

Dispositivo dell'art. 71 Testo unico bancario

1. Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d'Italia nomina:

  1. a) uno o più commissari straordinari;
  2. b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese.

3. [La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.](1)

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura. Se necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia.

5. La Banca d'Italia, per ragioni d'urgenza e fino all'insediamento degli organi straordinari, può nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.

6. Agli organi della procedura si applica l'articolo 26, comma 3, lettere a) e d). I commissari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse(2).

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Comma modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 193.

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