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Articolo 26 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 21/03/2025]

Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali

Dispositivo dell'art. 26 Testo unico bancario

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca(1).

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:

  1. a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
  2. b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
  3. c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;
  4. d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
  5. d-bis) i criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti(1);
  6. e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario, e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi(1);
  7. f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

4. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche, come individuati dal decreto di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, limitatamente ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza(1).

5. Le banche valutano l'idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di cui sopra entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti(1).

5-bis. La valutazione di cui al comma 5 è condotta:

  1. a) con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo:
  2. 1) prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell'organo. A questo fine, l'efficacia della nomina dei nuovi componenti è sospesa fino alla conclusione della valutazione dell'idoneità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2383, secondo comma, del codice civile;
  3. 2) dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso di rinnovo della maggioranza dei componenti dell'organo. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso la nomina è immediatamente efficace;
  4. b) con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati(1).

6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica(1).

6-bis. La Banca d'Italia valuta se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuino a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato alla banca(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) la modifica dell'art. 26, commi 2, 3 lettera e) 4, 5, 6, rubrica e l'introduzione della lettera d-bis) all'art. 26, comma 3 e dei commi 5-bis e 6-bis all'art. 26. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "L'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del presente decreto, e l'articolo 60-bis, comma 3-ter, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera v), del presente decreto, si applicano alle nomine successive alla data dell'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi del medesimo articolo 26. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa, e non si applica l'articolo 60-bis, comma 3-ter, introdotto dal presente decreto".

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