1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca(1).
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
- a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
- b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
- c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;
- d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
- d-bis) i criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti(1);
- e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario, e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi(1);
- f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche, come individuati dal decreto di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, limitatamente ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza(1).
5. Le banche valutano l'idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di cui sopra entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti(1).
5-bis. La valutazione di cui al comma 5 è condotta:
- a) con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo:
- 1) prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell'organo. A questo fine, l'efficacia della nomina dei nuovi componenti è sospesa fino alla conclusione della valutazione dell'idoneità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2383, secondo comma, del codice civile;
- 2) dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso di rinnovo della maggioranza dei componenti dell'organo. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso la nomina è immediatamente efficace;
- b) con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati(1).
6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica(1).
6-bis. La Banca d'Italia valuta se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuino a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato alla banca(1).






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