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Articolo 60 ter Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 21/03/2025]

Esclusione delle societą di partecipazione finanziaria e delle societą di partecipazione finanziaria mista dal perimetro di consolidamento

Dispositivo dell'art. 60 ter Testo unico bancario

1. (1)Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60 bis, comma 3, possono essere escluse, previa autorizzazione, dal perimetro di consolidamento prudenziale individuato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e relative disposizioni attuative. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

2. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  1. a) l'esclusione non pregiudica l'esercizio efficace della vigilanza sulla banca controllata o su base consolidata;
  2. b) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non detiene partecipazioni diverse da quelle nella banca controllata o nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca;
  3. c) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non ricorre in maniera sostanziale alla leva finanziaria e non ha esposizioni che non siano relative alla partecipazione nella banca controllata o nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca.

3. L'autorizzazione è revocata quando vengono meno le condizioni in base alle quali questa è stata rilasciata.

4. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l'autorizzazione congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

5. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

6. Si applica quanto previsto all'articolo 60-bis, commi 7-bis, 8 e 10.

7. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19, 57 bis e 60-bis, nonché alla nozione di partecipazione e ai criteri di valutazione delle condizioni di cui al comma 1.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera z) del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208.

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