1. (1)Salvo quanto previsto dal presente articolo, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 57 bis. Si applica altresì l'articolo 58 bis.
2. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), l'autorizzazione di cui all'articolo 57-bis, comma 1, è rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia dell'istanza di autorizzazione, nonché le proprie valutazioni, all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applica quanto previsto dall'articolo 60 bis, comma 10, in quanto compatibile.
3. La comunicazione di cui all'articolo 57-bis, comma 6, è trasmessa alla Banca d'Italia e, a seconda dei casi, alla diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.
4. La Banca d'Italia autorizza:
- a) le fusioni nelle quali la società incorporante è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia;
- b) le scissioni nelle quali la società scissa è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia.
5. Nei casi di cui al comma 4 si applica l'articolo 57, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, alle fusioni e alle scissioni alle quali prendono parte società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 57, commi 2, 3, 4 e 4-bis.
7. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 19 e 60 bis, nonché alle modalità di consultazione con le altre autorità.






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