1. La Banca d'Italia autorizza:
- a) le fusioni nelle quali la società incorporante è una banca italiana;
- b) le scissioni nelle quali la società scissa è una banca italiana(1).
1-bis. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire la solidità del profilo prudenziale delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60 bis dopo il completamento dell'operazione, tenuto conto dei seguenti criteri: la reputazione delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la solidità finanziaria delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la capacità del soggetto risultante dalla fusione o scissione di rispettare le disposizioni del presente decreto e del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabili, le altre disposizioni che ne regolano l'attività; il fatto che il piano di attuazione dell'operazione proposta sia realistico e solido da un punto di vista prudenziale; la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356(1).
1-ter. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione se le condizioni di cui al comma 1-bis non sono soddisfatte(1).
1-quater. Non si può dare corso all'atto di fusione o di scissione prima che sia intervenuta l'autorizzazione di cui al comma 1(1).
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-quater, non si può dare corso agli adempimenti pubblicitari previsti dal codice civile e dal decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in relazione a un progetto di fusione o di scissione a cui prendono parte banche e alla deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1 ovvero il parere positivo dell'autorità di un altro Stato dell'Unione europea competente ai sensi dell'articolo 27-decies della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013(1).
3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.
4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.
4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia(1).






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