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Articolo 10 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Attivitā bancaria

Dispositivo dell'art. 10 Testo unico bancario

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attivitā bancaria. Essa ha carattere d'impresa.

2. L'esercizio dell'attivitā bancaria č riservato alle banche.

3. Le banche esercitano, oltre all'attivitā bancaria, ogni altra attivitā finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attivitā connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivitā previste dalla legge.

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