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Diritto costituzionale -

L'autonomia locale tra Costituzione e Statuti speciali. L'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali in Friuli - Venezia Giulia

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2016
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Padova
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
"Quando le comunità avranno vita, in esse i figli dell’uomo troveranno l’elemento essenziale dell’amore della terra natia nello spazio naturale che avranno percorso nella loro infanzia e l’elemento concreto di una fratellanza umana fatta di solidarietà nella comunanza di tradizioni e di vicende. Le attuali strutture elementari della nostra società non delineano una tale unità di sentimenti e rendono perciò difficile lo stabilirsi di una tangibile solidarietà umana. Il comune, troppo piccolo o troppo vasto, esclude quasi sempre la natura e il paesaggio. La provincia, non corrispondendo né a criteri geografici né a esigenze umane, rimane una creazione artificiale, onde non è riuscita praticamente a creare consensi di affetto e simpatia nei suoi abitanti ".
Così l’insigne imprenditore, pensatore e uomo che fu Adriano Olivetti (1901-1960) condensava le ragioni della necessità di configurare "come spazio naturale dell’uomo", una nuova cellula-base, la ‘Comunità’, per il progetto ricostruttivo dello Stato che aveva approntato alla fine della seconda guerra mondiale e che aveva espresso nel contesto del dibattito sul futuro costituzionale italiano. È interessante notare come, in tempi recenti, l’attenzione del legislatore si stia rivolgendo alla creazione di nuovi enti territoriali che, analogamente alle ideali Comunità sopracitate, sono posti a un livello intermedio tra Regioni e Comuni e sono altro rispetto alle Provincie, ormai fermamente indirizzate verso la soppressione: si tratta di forme associative obbligatorie tra Comuni.
Lo specifico caso del Friuli-Venezia Giulia, la cui L.R. n. 26/2014 fissa – in forza della potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali – la geografia delle nuove aggregazioni comunali ricalcando i distretti sanitari, non poteva non rimandare alla concezione di Olivetti circa le dimensioni della sua invenzione politico-costituzionale. Se molto è cambiato dai tempi del citato A., la sensazione di un nuovo momento cruciale nel dimensionamento locale della democrazia si potrebbe cogliere in queste nuove forme di aggregazione dei Comuni, che pure vengono configurate avendo in mente come precipuo (se non unico) obiettivo – realizzabile o meno che sia, non dando gli interventi in parola risultati visibili, se non nel medio-lungo periodo – l’immediato risparmio per le casse pubbliche. Quel che, con questo lavoro, si vorrà cercare di sviluppare in maniera scientifica è un punto di vista, quello costituzionale del legislatore delle Regioni a statuto speciale di autonomia approcciantesi alla creazione di nuove forme istituzionali e di governo degli Enti locali, visto l’interessante caso del Friuli-Venezia Giulia cui accennavamo. Esso dovrebbe infatti avere ben chiaro che cosa s’ imponga come limite all’esercizio della propria potestà legislativa e, di conseguenza, quale sia il campo di pertinenza in cui poterla esercitare con una discreta libertà di azione. Per fare ciò occorrerà, a nostro avviso, dapprima ragionare sugli oggetti di potestà legislativa, quindi, sulle autonomie locali, in particolare sulla loro configurazione costituzionale. Successivamente si passerà a considerare la potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali. Solo nell’ultima parte del lavoro si potrà entrare nello specifico della L.R. F.-V.G. 26/2014, per vedere di trarne qualche costruttivo spunto circa la effettività della tutela della autonomia costituzionalmente garantita ai Comuni. I Comuni costituiscono indubitabilmente un luogo chiave della democrazia del nostro Paese e oltretutto si configurano come istituzioni di prima (chiedendosi al Comune di intervenire laddove si manifestino nuove esigenze e nuovi bisogni) e di ultima istanza (quando si tratta di dare una risposta immediata alle necessità concrete dei cittadini ci si rivolge altresì al Comune). La tutela della vitalità delle comunità locali e, cioè, di un’espressione essenziale della multiforme sovranità popolare, è nella responsabilità politico-costituzionale dei soggetti detentori di potestà legislativa ordinamentale degli Enti locali. Pertanto, quando si parla di autonomia locale, ragionare nell’ottica di cui si è detto più sopra appare quanto meno indispensabile ad una realistica riflessione giuridica.

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