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Articolo 27 Statuto dei lavoratori

(L. 20 maggio 1970, n. 300)

[Aggiornato al 26/05/2022]

Locali delle rappresentanze sindacali aziendali

Dispositivo dell'art. 27 Statuto dei lavoratori

Il datore di lavoro nelle unitą produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unitą produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Nelle unitą produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

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