«I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non...»
«...il legittimario nella quale la quota del primo č corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta determinata in proporzione al valore dell'intera massa, il tutto secondo la stima compiuta alla data di apertura della successione.»
«L'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o pił beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione.»