«I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non...»
«...il legittimario nella quale la quota del primo č corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta determinata in proporzione al valore dell'intera massa, il tutto secondo la stima compiuta alla data di apertura della successione.»