(massima n. 1)
Rientrano tra le cause di divisione di ereditą, ai sensi dell'art. 22, comma 1, n. 1) c.p.c., e dunque sono di competenza del tribunale del luogo dell'apertura della successione, sia le domande di scioglimento dell'intera comunione ereditaria, sia le domande volte alla divisione di una parte di essa, ovvero di determinati beni compresi per intero nell'ereditą, giacché comunque attinenti all'universalitą dei rapporti giuridici facenti capo al "de cuius".