(massima n. 1)
Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, gią riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l'usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, poiché, ai fini della idoneitą dell'atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non č richiesto l'acquisto della qualitą di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che, nel caso di specie, sussiste fin dalla morte del genitore.