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Articolo 14 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

[Aggiornato al 04/07/2009]

Decisione del ricorso straordinario

Dispositivo dell'art. 14 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente [, conforme al parere del Consiglio di Stato](1).

Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.

Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa.

Note

(1) Periodo soppresso dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Massime relative all'art. 14 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Cass. civ. n. 13389/2019

L'efficacia dell'annullamento di un atto amministrativo generale a contenuto normativo oltrepassa i soggetti che sono stati parti del giudizio o del procedimento di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto impedisce all'Amministrazione di continuare ad applicare la norma in una serie indeterminata di casi a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento. (Fattispecie relativa ad annullamento della delibera di incremento tariffario a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia in cui la S.C. ha riconosciuto a idoneità a formare giudicato al relativo decreto, emesso successivamente all'entrata in vigore dell'art. 69 della I. n. 69 del 2009 e dell'art. 7 del d.lgs. n. 104 del 2010).

Cass. civ. n. 1413/2019

In tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ove l'amministrazione intimata abbia proposto opposizione al ricorso ex art. 48 c.p.a., senza contestare la giurisdizione amministrativa, e il TAR l'abbia dichiarata inammissibile per tardività, rimettendo gli atti all'amministrazione per la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria, il regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale l'amministrazione deduca in tale sede l'insussistenza della giurisdizione amministrativa - presupposto indefettibile del ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 7, comma 8, c.p.a. -, ben può essere proposto fino al momento della pronuncia del parere del Consiglio di Stato che, formando il contenuto sostanziale della conforme decisione giustiziale del Presidente della Repubblica, ne costituisce l'antecedente necessario e segna il momento preclusivo per far valere il difetto del presupposto della decisione.

Cons. Stato n. 4801/2018

La decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, definitivamente adottata ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 1199/1971, è irrevocabile ed immodificabile, oltre che insindacabile da parte di ogni altra autorità amministrativa e giurisdizionale.

Cons. Stato n. 2518/2016

Il valore e forza di atto normativo riconosciuti ai regolamenti dell'amministrazione nel sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento non li sottrae al sindacato giurisdizionale previsto dall'art. 113 Cost., in ragione della loro natura di atti formalmente amministrativi, e più precisamente di «atti amministrativi generali a contenuto normativo» (art. 14, comma 2, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, che appunto presuppone l'annullabilità di questa tipologia di atti). (Conferma Tar Lombardia Brescia, sez. Il, n. 570/2015). Gli atti regolamentari o i provvedimenti amministrativi a carattere generale non sono immediatamente impugnabili quando la lesione non derivi direttamente dagli stessi, ma solo dai successivi atti esecutivi, i cui contenuti non siano già preordinati e vincolati dalla fonte regolamentare. Sono, invece, immediatamente impugnabili quando tale vincolo sia configurabile e gli atti da emanare in base al regolamento assumano quindi carattere di mera applicazione delle norme in esso contenute.

Cons. Stato n. 7/2015

Non può essere riconosciuta valenza giurisdizionale e, quindi, l'intangibilità propria della res iudicata ai decreti presidenziali adottati prima delle modifiche introdotte dall'art. 69 della L. n. 69 del 2009 e dall'art. 7 del D.lgs. n. 104 del 2010, in un contesto normativo in cui la decisione, pur esibendo nel suo nucleo essenziale la connotazione di statuizione di carattere giustiziale, non poteva ancora considerarsi espressione di "funzione giurisdizionale" nel significato pregnante degli artt. 102,1° comma, e 103,1° comma, Cost..

Corte cost. n. 73/2014

La legittimazione a sollevare in via incidentale questioni di legittimità costituzionale è espressa- mente attribuita alle sezioni consultive del Consiglio di Stato, in sede di espressione del parere su ricorso straordinario, dall'art. 69, 1° comma, L. 18 giugno 2009, n. 69. Con la modifica introdotta all'art. 14, 1° comma, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1191, dal 2° comma, dello stesso art. 69, L. 18 giugno 2009, n. 69, che sancisce il carattere vincolante del parere emesso dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario, il rimedio è oggi sostanzialmente assimilabile ad un "giudizio", ai fini ed ai sensi dell'art. 1, L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23, L. 11 marzo 1953, n. 87.

Cass. civ. n. 23464/2012

Il decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso straordinario in conformità del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato (ex art. 14, D.P.R. n. 1199/1971, come novellato dall'art. 69, comma 2, legge 18 giugno 2009, n. 69), è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362, comma 1, c.p.c.

Cons. Stato n. 18/2012

La questione dell'ammissibilità, ai sensi dell'art. 112 co.2, cod.proc.amm., del ricorso per ottemperanza dei decreti di accoglimento di ricorsi straordinari al Capo dello Stato, adottati a seguito del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, è già stata delibata e risolta in senso positivo sia dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (SS.UU. n. 2065 del 28/1/2011 e successive decisioni) sia dalla successiva giurisprudenza amministrativa (VI Sez. n. 3513 del 10/6/2011 ed altre). Nella citata decisione della Suprema Corte, in particolare, si è identificata e qualificata la natura giuridica del decreto del Presidente della Repubblica reso a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, su parere vincolante del Consiglio di Stato, quale provvedimento esecutivo del giudice amministrativo (ex art. 112, comma 2, lett. b), cod.proc.amm., prevedendo che il ricorso per ottemperanza si propone, ex art. 113 co.1, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica il "giudice che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si tratta".

Cass. civ. n. 2065/2011

In tema di ricorsi amministrativi, l'evoluzione del sistema normativo - di cui sono indici significativi, da un lato, l'art. 69 l. 18 giugno 2009, n. 69, laddove prevede l'incidente di costituzionalità da parte del Consiglio di Stato chiamato ad esprimere il parere sul ricorso straordinario ed abolisce la facoltà del Ministro di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato, e, dall'altro lato, l'art. 112 dell'allegato 1 d.lg. 2 luglio 2010, n. 104, che, alla lettera b, prevede l'azione di ottemperanza per le sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del g.a. - conduce a configurare la decisione resa su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio di ottemperanza; tale evoluzione va estesa alla decisione resa dal Presidente della Regione siciliana, in quanto l'analogia del procedimento che lo regola sottende un'identità di natura e di funzione con il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Ne consegue che è ammissibile il giudizio di ottemperanza anche con riguardo al decreto del Presidente della regione siciliana che abbia accolto il ricorso straordinario.

Cons. Stato n. 5000/2011

Non è ammessa la richiesta di riesame, con finalità meramente revisionali, della pronuncia già espressa dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato, poiché essa si tramuterebbe in una sorta di auto-annullamento del parere già espresso, snaturando la funzione giustiziale dello stesso, per ciò stesso assistito da quella naturale e tendenziale stabilità insita nelle pronunce giurisdizionali, suscettibili di modifica solo nel rispetto di appositi rimedi processuali revisionali, limitati e tipici; al più potendo essere possibile la correzione di eventuali errori del parere su ricorso straordinario espressamente consentiti dall'ordinamento processuale, ai sensi dell' art. 15 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Cons. Stato n. 1179/2010

La richiesta di riesame del parere deve, in linea di massima, essere considerata inammissibile, considerato che tale possibilità non è contemplata dalla vigente legislazione in tema di ricorso straordinario, che il potere consultivo si consuma una volta esercitato in relazione alla singola fattispecie, che l'autotutela è istituto proprio dell'Amministrazione attiva e non degli organi di consulenza, anche se in posizione di particolare terzietà, tuttavia esistono taluni casi specifici in cui la richiesta di riesame può essere ritenuta ammissibile, come nel caso in cui vi sia un irrimediabile contrasto con indirizzi giurisprudenziali consolidati, ovvero una evidente ed obiettiva non conformità a legge, specie in caso di ius superveniens, ovvero, infine, nel caso in cui l'interessato appare legittimato a richiedere la revocazione dell'emanando decreto decisorio del ricorso straordinario.

Cons. giust. amm. Sicilia n. 82/2010

L'art. 69 della l.18 giugno 2009, n. 69, prevede che il parere reso dal Consiglio di Stato sia assolutamente vincolante, abrogando l'originaria disposizione che consentiva al Governo di provocare una decisione difforme dall'avviso dell'organo consultivo, mediante una delibera del Consiglio dei ministri, ha completato e reso esplicito il processo di "giurisdizionalizzazione" del ricorso straordinario perché la decisione, nel suo contenuto sostanziale, spetta unicamente ad un organo giurisdizionale.

Cons. Stato n. 2870/2009

Il potere di richiesta di riesame del parere del Consiglio di Stato concesso al Ministro trova una limitazione nel caso in cui la richiesta sia fondata solo su una divergenza interpretativa di norme, poiché la funzione di rimedio giustiziale che caratterizza il gravame straordinario comporta la irretrattabilità della relativa decisione, alla pari delle sentenze, se non nei limitati ed eccezionali casi di revocazione richiamati dall'art. 15, primo comma, del D.P.R. n. 1199 del 1971 o in alcune ipotesi particolari come la non conformità del parere al diritto vigente o contrasto logico con decisioni passate in giudicato; peraltro, al Ministero richiedente il riesame compete anche il farsi carico di porre l'istante al corrente della richiesta presentata al Consiglio di Stato e dei motivi di essa, affinché egli possa formulare controdeduzioni al riguardo.

Cons. giust. amm. Sicilia n. 253/2006

Non è ammessa la richiesta del riesame di un parere del Consiglio di Stato, su un ricorso straordinario, al di fuori di casi di ricorsi per revocazione e della non conformità del parere al diritto per jus superveniens. L'ammissibilità si contrappone ai principi fondamentali dell'imparzialità della procedura, della parità delle parti e trova deroga solo nella presentazione di motivi aggiunti ancorché la sezione consultiva sia nuovamente investita su formale richiesta di riesame da parte della stessa amministrazione.

Corte cost. n. 298/1986

Spetta alla Stato la decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso atti amministrativi regionali.

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