Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 18 del 5 giugno 2012

(3 massime)

(massima n. 1)

È ammissibile il ricorso per ottemperanza del decreto di accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, adottato a seguito del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato. Detto decreto integra provvedimento esecutivo del giudice amministrativo (ex art. 112, comma 2 lett. b, c.p.a.), con la conseguenza che il ricorso per ottemperanza si propone, ex art. 113, co. 1, c.p.a. dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica il "giudice che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si tratta".

(massima n. 2)

La questione dell'ammissibilità, ai sensi dell'art. 112 co.2, cod.proc.amm., del ricorso per ottemperanza dei decreti di accoglimento di ricorsi straordinari al Capo dello Stato, adottati a seguito del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, è già stata delibata e risolta in senso positivo sia dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (SS.UU. n. 2065 del 28/1/2011 e successive decisioni) sia dalla successiva giurisprudenza amministrativa (VI Sez. n. 3513 del 10/6/2011 ed altre). Nella citata decisione della Suprema Corte, in particolare, si è identificata e qualificata la natura giuridica del decreto del Presidente della Repubblica reso a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, su parere vincolante del Consiglio di Stato, quale provvedimento esecutivo del giudice amministrativo (ex art. 112, comma 2, lett. b), cod.proc.amm., prevedendo che il ricorso per ottemperanza si propone, ex art. 113 co.1, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica il "giudice che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si tratta".

(massima n. 3)

Per l'esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario al capo dello Stato è ammissibile il ricorso per ottemperanza al giudice amministrativo che deve essere proposto, ai sensi dell'art. 113, 1 comma, D.lgs. n. 104/2010 (CPA), dinanzi al Consiglio di Stato.

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