Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 32 bis Codice Processo Penale Minorile

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)

[Aggiornato al 15/11/2023]

Opposizione

Dispositivo dell'art. 32 bis Codice Processo Penale Minorile

1. (1)Con l'atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie(2).

2. L'opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente può proporre ricorso per cassazione.

3. Quando non deve dichiararne l'inammissibilità, il giudice trasmette l'opposizione con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie competente per il giudizio(2).

4. Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie revoca la sentenza di condanna(2).

5. Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici già concessi(2).

6. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), il quale ha altresì disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!