1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato(1).
2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.