1. (1)I magistrati tributari non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, adottata o con il loro consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149.






Tesi di laurea
Consulenza