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Articolo 12 quater Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)

[Aggiornato al 26/08/2026]

Garanzie

Dispositivo dell'art. 12 quater Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

1. (1)I magistrati tributari non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, adottata o con il loro consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149.

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