1. (1)Il trasferimento d'ufficio del magistrato tributario può avvenire nelle ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 8, commi 01, 1-bis e 2, o quando, per qualsiasi causa, indipendentemente da profili di colpa, non può svolgere, nella sede occupata, le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità.
2. In caso di soppressione di una corte di giustizia tributaria, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altra corte di giustizia tributaria nella stessa regione, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.
3. Qualora venga ridotto l'organico di una corte di giustizia tributaria, i magistrati con minore anzianità di ruolo che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altra corte della stessa regione, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si tiene conto, in quanto possibile, delle richieste formulate dai magistrati da trasferire.






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