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Articolo 12 ter Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)

[Aggiornato al 26/08/2026]

Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente o infermitą

Dispositivo dell'art. 12 ter Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

1. (1)Se per qualsiasi infermità, giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Se l'infermità o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato può essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, tenuto conto del tipo e della gravità dell'infermità o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita. Se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge. Il magistrato può essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermità permanente emerga che lo stato di infermità, quale già accertato, è incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, è dispensato dal servizio.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149.

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