1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1 bis, comma 2, che abbiano conseguito un'anzianità nelle corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 1-bis(1)(2).
Note
(1)
Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1, comma 1 lett. g) della L. 31 agosto 2022 n. 130.
(2)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera d-bis) del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026, n. 50.






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