1. (1)La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari di cui al comma 1-bis e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022(2).
1-bis. È istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i magistrati tributari in servizio secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica, i magistrati tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la maggiore anzianità anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei magistrati tributari è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria(2).
2. I magistrati tributari di cui al comma 1-bis sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4 quater(2).
3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado.






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