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Articolo 1 bis Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)

[Aggiornato al 26/08/2026]

La giurisdizione tributaria

Dispositivo dell'art. 1 bis Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

1. (1)La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari di cui al comma 1-bis e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022(2).

1-bis. È istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i magistrati tributari in servizio secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica, i magistrati tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la maggiore anzianità anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei magistrati tributari è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria(2).

2. I magistrati tributari di cui al comma 1-bis sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4 quater(2).

3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L. 31 agosto 2022, n. 130.
(2) Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dei commi 1 e 2 e l'introduzione del comma 1-bis al presente articolo.

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