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Articolo 4 quinquies Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)

[Aggiornato al 04/01/2024]

Nomina e tirocinio del magistrato tributario

Dispositivo dell'art. 4 quinquies Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

01. (1)I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale(2).

1. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.

2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario affidatario, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lett. f) della L. 31 agosto 2022 n. 130.
La rubrica dell'articolo è stata modificata dall'art. 18, comma 2, lettera d) del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.
(2) Comma introdotto dall'art. 18, comma 2, lettera d) del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

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