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Articolo 84 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Pubblicazione a livello europeo

Dispositivo dell'art. 84 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all’allegato II.7. La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell’avviso della pubblicazione trasmessa, con l’indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione(1).

2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo; il testo pubblicato in tali lingue è l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando è pubblicata, a cura dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.

3. Le stazioni appaltanti possono inviare per la pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, a condizione che essi siano trasmessi a tale ufficio secondo il modello e le modalità precisati al comma 1.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 72, comma 2, lettera r) del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

84 
I commi 1 e 2, rispetto all’art. 72, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono stati depurati delle prescrizioni che dettagliano tempi e modalità di pubblicazione strettamente incombenti sull’Ufficio per le pubblicazioni dell’Unione europea. Si tratta di prescrizioni che rinvengono il loro fondamento nell’art. 49 della direttiva n. 2014/24/UE, il quale ultimo resta l’unica fonte di disciplina in materia, non essendo legittimato lo Stato nazionale a dettare o modificare prescrizioni vincolanti nei confronti di un organismo europeo quale è l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. La mera riproduzione del disposto della direttiva in questo contesto avrebbe quindi, al più, un effetto descrittivo.

Sono stati invece riproposti quegli aspetti di disciplina che, realizzando il coordinamento tra gli incombenti di pubblicazione unionali e quelli nazionali (quali l’obbligo e i tempi di prioritaria trasmissione in sede europea, l’utilizzo della modulistica appositamente predisposta dalla Commissione, la scelta della lingua della pubblicazione), sono certamente rivolti anche alle amministrazioni nazionali, le quali ultime, nel nuovo ambito digitale, come ampiamente visto, li adempiono sostanzialmente tramite la Banca dati nazionale dei contratti.

I bandi e gli avvisi devono rispettare le prescrizioni di contenuto ed essere trasmessi tramite la modulistica richiamata nell’allegato II.7 del codice, a sua volta conforme all’allegato VIII della direttiva n. 2014/24/UE.

Il sistema della modulistica unionale viene periodicamente aggiornato mediante regolamenti di esecuzione adottati dalla Commissione, secondo quanto stabilito dall’art. 51 della direttiva n. 2014/24/UE, che a sua volta rinvia alla procedura consultiva dettata dall’art. 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

All’attualità l’ultimo regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione, fermi i contenuti minimi di massima elencati nell’allegato VI della direttiva, è il regolamento (UE) 1780/2019, che ha abrogato il regolamento (UE) 2015/1986, con decorrenza 25 ottobre 2023. La modulistica, seguendo le esigenze della progressiva digitalizzazione, e fermi i contenuti sostanziali, tende nel tempo alla standardizzazione delle informazioni da trasmettere.

Il comma 3 dà attuazione alla possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere la pubblicità in ambito europeo anche per gare per le quali ciò non sarebbe imposto dalla direttiva.

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