(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)
77
La normativa in tema di consultazioni preliminari di mercato, di cui all’art. 77, è stata deliberatamente mantenuta minimalista, posto che la sua non eccessiva formalizzazione appare una delle ragioni dell’apprezzamento dell’istituto da parte delle amministrazioni e degli operatori.
Il comma 1 specifica che le consultazioni preliminari di mercato possono essere utilizzate anche per la scelta della procedura di gara, in modo da rendere il testo coerente con la previsione dell’art. 76, comma 1.
Il comma 2 delinea in maniera ampia l’oggetto delle acquisizioni che possono essere compiute attraverso le consultazioni preliminari di mercato, prevedendo la possibilità adoperare “informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica” anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, purché non si violino i principi di concorrenza, di non discriminazione e di trasparenza.
In tema di consultazioni preliminari di mercato, nella vigenza del precedente codice, sono state adottate le Linee Guida ANAC n. 14/2019, che presentano un contenuto per lo più descrittivo della normativa e di raccolta degli sviluppi giurisprudenziali in materia; la giurisprudenza ivi richiamata risulta condizionata dalla specificità dei casi analizzati, che hanno visto la necessità di esplicitare aspetti talvolta ovvi (una consultazione preliminare di mercato non può, data la diversa e specifica finalità dell’istituto, essere utilizzata in luogo di un bando di gara; non trattandosi di una “gara” i partecipanti non sono soggetti alla verifica di requisiti di partecipazione; i partecipanti non devono approfittare della procedura per tenere condotte di concorrenza sleale).