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Articolo 74 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Dialogo competitivo

Dispositivo dell'art. 74 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84.

3. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell’avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo allegato le esigenze che intendono perseguire, i requisiti da soddisfare, il criterio di aggiudicazione, la durata indicativa della procedura nonché eventuali premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo. L’appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 108.

4. Prima dell’avvio del dialogo le stazioni appaltanti possono organizzare una consultazione con gli operatori economici selezionati sulla base della documentazione posta a base di gara e sulle modalità di svolgimento del dialogo. Nei trenta giorni successivi alla conclusione della consultazione i partecipanti selezionati possono recedere dal dialogo.

5. Il dialogo competitivo riguarda tutti gli aspetti dell’appalto ed è finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità della stazione appaltante. Ove previsto nel bando di gara o nel documento descrittivo e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi previsto, il dialogo competitivo può svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di soluzioni emerse durante la fase del dialogo. Il dialogo competitivo prosegue finché la stazione appaltante non individua la soluzione o le soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze. Dichiarato concluso il dialogo e informati i partecipanti rimanenti, la stazione appaltante invita ciascuno di loro a presentare l’offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. L’offerta contiene tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto. Le offerte presentate possono essere, su richiesta della stazione appaltante, chiarite, precisate e perfezionate. I chiarimenti, le precisazioni e il completamento delle informazioni non possono avere l’effetto di modificare gli aspetti essenziali dell’offerta o dell’appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

6. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo.

7. La stazione appaltante può condurre ulteriori negoziazioni con l’operatore economico che risulta aver presentato l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo per confermare gli impegni finanziari o altri contenuti dell’offerta attraverso il completamento delle clausole del contratto, a condizione che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto pubblico, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

74 
La disciplina interna è per la grande maggioranza meramente riproduttiva di quella unionale, con particolare riferimento a:

- la legittimazione a chiedere di partecipare al dialogo competitivo (comma 1);

- il termine per la ricezione delle domande di partecipazione (comma 2);

- il contenuto del bando di gara, dell’avviso di indizione di gara o del documento descrittivo e il criterio di aggiudicazione applicabile (comma 3);

- la strutturazione della procedura nelle fasi del dialogo e dell’aggiudicazione (comma 5);

- la valutazione delle offerte (comma 6);

- la fase di dialogo post aggiudicazione (comma 7).

L’articolato non contiene la disposizione relativa all’obbligo di specifica motivazione sulla sussistenza dei presupposti giustificativi del ricorso al dialogo competitivo, tenuto conto che già l’art. 70, regolando l’ambito di applicazione del dialogo competitivo e della procedura competitiva con negoziazione, limita l’onere delle amministrazioni aggiudicatrici che intendano indire tali procedure a giustificare la ricorrenza dei relativi presupposti di utilizzo.

Peraltro, la previsione di uno specifico obbligo di motivazione soltanto in relazione ad una delle procedure flessibili richiamate dall’art. 70 avrebbe potuto essere intesa come foriera di una differenziazione dei relativi istituti, non giustificata dall’ordinamento unionale ed interno, sussistendo per tutte le procedure flessibili un mero obbligo di specificare l’integrazione dei presupposti idonei a legittimarne l’utilizzo, senza ulteriori considerazioni, riferibili all’inidoneità a realizzare le esigenze alla base della gara attraverso l’impiego di altre procedure di scelta del contraente.

Al fine di garantire l’autonomia della disciplina sui settori speciali, permettendo l’applicazione in tali ambiti della disciplina relativa ai settori generali soltanto ove espressamente richiamata, l’articolato non contiene alcun riferimento all'invito a confermare interesse ove sia utilizzato, nei settori speciali, l’avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione come mezzo di indizione di gara.

In tale maniera, la disciplina dettata dall’art. 74 è stata depurata da ogni riferimento ad istituti propri dei settori speciali, manifestando la sua diretta applicazione ai dialoghi competitivi indetti nell’ambito dei settori generali.

L’articolato prevede espressamente l’obbligo di definire i criteri di aggiudicazione e di indicare la durata indicativa della procedura, interpretando in tali termini la locuzione “termine indicativo” di cui all’art. 30, comma 2, direttiva n. 2014/24/UE (comma 3).

Non risulta esplicitata la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di integrare i documenti alla base delle offerte ricevute sulla base di quanto emerso nel dialogo competitivo, tenuto conto che, da un lato, si tratta di facoltà non espressamente prevista dall’art. 30 della direttiva n. 2014/24/UE; dall’altro, le esigenze di flessibilità sono già garantite dalla possibilità, prevista dal testo (comma 5), di chiarire, precisare e perfezionare le offerte nel rispetto del principio di non discriminazione.

Al fine di esplicitare una facoltà da ritenere comunque rientrante nell’autonomia organizzatoria delle amministrazioni aggiudicatrici, è stata prevista al comma 4 la possibilità di indire, dopo fase di pre- qualificazione, una conferenza (sottoposta ad obbligo di verbalizzazione) con i candidati selezionati, per discutere alcuni profili dell’appalto in affidamento, consentendo agli operatori economici, entro un termine di trenta giorni dalla conclusione della riunione, di ritirare la domanda di partecipazione già presentata; ciò, al fine di assicurare una maggiore flessibilità e tempestività della procedura, consentendo, da un lato, ai candidati di recedere dall’impegno assunto con la presentazione della domanda ove, all’esito dei chiarimenti ottenuti, non siano più interessare a concorrere all’affidamento del contratto; dall’altro, all’Amministrazione di aggiudicatrice di condurre il dialogo soltanto con imprese effettivamente interessate alla commessa.

Peraltro, dovrebbe pure ammettersi la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice, all’esito della conferenza, di decidere di revocare il bando di gara, provvedendovi in una fase anticipata della gara, in modo da minimizzare i rischi di responsabilità pre-contrattuale. Si tratta di una facoltà non esplicitata nel testo, in quanto discendente dal principio di inesauribilità del potere e dalla portata applicativa generale dell’art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990.

Si segnala l’eliminazione delle disposizioni sulla possibilità di limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura (trattandosi di facoltà già prevista dall’art. 70) e sul rispetto del principio di parità di trattamento (profilo, parimenti, regolato dall’art. 70).

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