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Articolo 61 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Contratti riservati

Dispositivo dell'art. 61 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati(1).

2. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209](1).

2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese(1).

3. Il bando di gara o l’avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati.

4. Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354(1).

5. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209](1).

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 61, comma 1; (con l'art. 24, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 61; (con l'art. 24, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 61; (con l'art. 24, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 61, comma 4; (con l'art. 24, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del comma 5 dell'art. 61. L'art. 72, comma 2, lettera n) del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha disposto l'abrogazione del comma 5 all'art. 61.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

61 
In conformità al criterio di delega di cui alla lett. h) nella parte riguardante i principi e i criteri in materia di “appalti riservati” è prevista, per le stazioni appaltanti, la “facoltà” di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di riservarne l’esecuzione a operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

La proposta risulta coerente con la direttiva 24/2014/UE, che, fin dal considerando n. 2, chiarisce come gli appalti pubblici siano il mezzo per una «crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» che debba tendere anche al «conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale». In quest’ottica «lavoro e occupazione contribuiscono all’integrazione nella società e sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti» (Considerando n. 36).

L’articolo proposto, quindi, mantiene l’ampliamento dei soggetti a cui riservare le procedure di gara: da un lato, le imprese sociali, le cooperative e i loro consorzi, dall’altro qualsiasi altra impresa che impieghi nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto almeno il 30% composto da lavoratori disabili o svantaggiati.

Nello specifico il comma 1, in larga parte, ripropone il contenuto dell’art. 20 della citata direttiva 2014/24/UE, peraltro già trasposto nell’antevigente comma 1 dell’art. 112 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 2 introduce la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere «meccanismi e strumenti di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate».

Lo scopo della riserva è sempre l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate attraverso lo strumento dell’appalto pubblico, con la possibilità, quindi, di attivare appalti “a causa mista”, la cui finalità non sia solo l’acquisizione della prestazione del bene, servizio o lavoro, ma anche la possibilità di favorire l’inserimento socio-lavorativo di soggetti meritevoli di particolare tutela.

Il comma 3 ripropone, immutato, il terzo comma dell’art. 112 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 4 fa riferimento all’allegato II.3 per la individuazione della platea dei soggetti beneficiari della disposizione: ivi sono state trasfuse numerose disposizioni contenute nell’art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Al comma 5 si prevede che, in sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

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