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Articolo 61 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 28/12/2024]

Contratti riservati

Dispositivo dell'art. 61 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati(1).

2. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209](1).

2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese(1).

3. Il bando di gara o l’avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati.

4. Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354(1).

5. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209](1).

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 61, comma 1; (con l'art. 24, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 61; (con l'art. 24, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 61; (con l'art. 24, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 61, comma 4; (con l'art. 24, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del comma 5 dell'art. 61.

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