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Articolo 197 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Definizione e disciplina

Dispositivo dell'art. 197 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le parti determinano il contenuto del contratto di disponibilità nei limiti imposti dalle disposizioni di cui al presente articolo, tenendo conto dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato(1).

2. Il corrispettivo del contratto di disponibilità si compone di un canone di disponibilità, commisurato all’effettivo periodo per il quale l’operatore economico ha garantito il godimento dell’opera, sempre che il mancato o ridotto godimento non rientri nel rischio a carico dell’ente concedente ai sensi del comma 4.

3. Quando è convenuto il trasferimento della proprietà dell’opera all’ente concedente il corrispettivo si compone anche:

  1. a) di un eventuale contributo in corso d’opera, non superiore al 50 per cento del costo di costruzione dell’opera;
  2. b) di un prezzo di trasferimento, da pagare al termine del contratto, determinato in relazione al valore di mercato residuo dell’opera e tenendo conto dell’importo già versato a titolo di canone di disponibilità e di eventuale contributo in corso d’opera.

4. Se non è diversamente convenuto tra le parti e salvo quanto disposto dal comma 5, il rischio del mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni oppure di ogni altro atto amministrativo incidente sul compimento o sulla gestione tecnica dell’opera è a carico dell’ente concedente.

5. Il rischio del mancato o ritardato rilascio di atti di approvazione o di assenso, da parte di autorità diverse dall’ente concedente, attinenti alla progettazione e alle eventuali varianti in corso d’opera è a carico dell’operatore economico.

6. Le varianti in corso d’opera sono comunicate dall’operatore economico all’ente concedente al fine di consentire a quest’ultimo di opporsi quando alterino le caratteristiche specifiche dell’opera indicate nel capitolato prestazionale.

7. Il contratto determina i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo pattuito per il compimento e la gestione dell’opera, derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti dell’autorità.

8. L’ente concedente può attribuire all’operatore economico la qualità di autorità espropriante, come definita all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con il potere di espropriare e di curare il relativo procedimento.

9. L’ente concedente redige, unitamente al bando o all’avviso, avvalendosi anche dei bandi-tipo e dei contratti-tipo dell’ANAC, un capitolato che indica le caratteristiche specifiche dell’opera, i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo e i modi di prestazione di garanzie e cauzioni, anche funzionali ad assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

10. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte.

11. Il contratto di disponibilità può essere sottoscritto solo dall’operatore economico in possesso dei requisiti generali di qualificazione e di partecipazione alle procedure di affidamento.

12. L’ente concedente, nei modi previsti dal contratto, ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificare prima della consegna l’opera compiuta, eventualmente proponendo le necessarie modificazioni e varianti, sempre che queste non alterino caratteristiche specifiche dell’opera indicate nel capitolato prestazionale.

13. Il contratto determina i casi e i modi di modificazione del contratto, anche attraverso la riduzione del canone di disponibilità, idonei a ricondurlo a equità, anche tenendo conto della esigenza di tutelare i creditori indicati all’articolo 199.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 58, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

197 
Si sono delineati nella norma i tratti essenziali, e cogenti, del contratto, la cui definizione è contenuta all’art. 2 dell’allegato I.1.

Il comma 1, in particolare, demanda, per il resto, alla autonomia delle parti, anche con l’ausilio di bandi-tipo e di contratti-tipo redatti da Anac, al fine di garantire un maggior grado di omogeneità e “qualità”, per il tramite della codificazione di modelli di “best practices” nella predisposizione dei bandi e dei contratti.

In linea generale, la “previsione di contratti tipo” (lett. aa) della delega, che impinge nella materia dell’ordinamento civile) va invero coniugata con la esigenza di “riduzione” e snellimento della normazione primaria, e con l’ampliamento della disciplina secondaria (regolamenti e atti generali) anche “in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, ove necessario” (lett. a), delega). In tal caso alle norme primarie -nel codice- è affidato il compito di individuare e selezionare i fondamentali tratti causali (e l’oggetto minimo) degli “altri” contratti di PPP (distinguendoli dal “tipo” concessione) demandando di contro alla regolazione secondaria la disciplina di dettaglio del contenuto del contratto, nonché -in altra ottica e a monte- quella dei bandi (quali atti iniziali della fattispecie contrattuale “a formazione progressiva”).

In questa ottica si è consapevoli della esistenza di un possibile trade off tra: i) obiettivo di “riespansione” della “libertà” e della discrezionalità delle stazioni appaltanti; ii) puntuale determinazione del contenuto dei contratti in via eteronoma, anche al fine di garantire un maggior grado di omogeneità e qualità, pel tramite della codificazione di modelli di “best practices”, nella predisposizione dei bandi e dei contratti, con inevitabile conformazione della autonomia delle stazioni appaltanti.

In particolare, nella norma è disciplinato: il corrispettivo e la allocazione dei rischi, con ampi rinvii alla autonomia contrattuale (e, per essa, agli schemi-tipo di Anac).

La “naturale” funzione del contratto implica la permanenza dell’opera nella proprietà dell’affidatario.

Ciò che:

- da un canto, assicura l’esecuzione di opere funzionali al soddisfacimento degli scopi d’interesse pubblico cui l’Amministrazione è istituzionalmente preposta;

- sotto altro aspetto, implica la trasposizione a carico del privato dei soli rischi di costruzione e di disponibilità, con esclusione di quelli gestori comunemente ascrivibili alle operazioni di concessione (CdS, I, parere 823/2020).

I commi 2 e 9, tra l’altro, chiariscono che il cd. “canone di disponibilità” costituisce il pretium per la fruizione e il godimento dell’opera, variabile giustappunto (e, dunque, suscettibile di diminuzione) in funzione del periodo di effettivo godimento.

Il comma 3 disciplina, di poi, il corrispettivo “ulteriore ed eventuale” in favore dell’operatore economico, nel caso di traslazione del diritto dominicale sull’opera in capo alla Amministrazione.

I commi 4 e 5 governano la alea contrattuale, allocando:

- in capo alla Amministrazione il “rischio” afferente al mancato ottenimento di atti di autorizzazione/abilitazione, relativi alla fase “esecutiva” della opera, ovvero al suo compimento e alla sua gestione;

- in capo all’operatore economico, di contro, l’alea relativi agli atti abilitativi/autorizzatori relativi al “momento” progettuale, ivi comprese le eventuali varianti.

Trattasi di disposizioni che sembrano inscriversi coerentemente nell’alveo del contratto e della natura delle prestazioni gravanti in capo all’operatore economico, relative giustappunto alla fase “progettuale”. Su tale ultimo punto, invero, si è preferito non riprodurre la previsione contenuta nel comma 5 dell’art. 188 del d.lgs. 50/16 (secondo cui pertiene all’affidatario il progetto definitivo e quello esecutivo) trattandosi di munera naturalmente “connotanti” il contratto di disponibilità, fattispecie negoziale rientrante nel più ampio genus dei contratti di PPP, ove giustappunto “alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre a quella pubblica quello di definire gli obbiettivi e di verificarne l’attuazione” (art. 174, comma 1, lett. c)).

Il comma 6, di poi, conferma la facultas dell’operatore di apportare varianti al progetto, condizionate al placet della Amministrazione, nei modi già previsti nel codice vigente che, sul punto, recepiva una espressa osservazione resa nel parere del Consiglio di Stato n. 855/16.

Il comma 7 disciplina la allocazione dell’alea riveniente da oneri rivenienti da factum principis.

Il comma 8 prevede che l’ente concedente possa attribuire all’operatore economico la prerogativa di matrice pubblicistica volta alla coattiva adprehensio dei beni.

Il comma 10 demanda al bando la indicazione dei criteri per la valutazione comparativa delle offerte.

Il comma 11 delinea, per il privato, la “capacità” di essere parte del contratto di disponibilità, mutuandola da quella generalmente contemplata per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti.

Il comma 12 regola i munera di controllo dell’ente concedente, oltre che di proposta di varianti che non comportino mutazioni sostanziali delle caratteristiche dell’opera.

Il comma 13 demanda alle previsioni contrattuali la fissazione dei criteri di modificazione del contratto e del canone di disponibilità, anche a fini di reductio ad equitatem.
Non sono state riprodotte, di poi, le previsioni contenute nel codice del 2016 ed implicanti la esistenza di una procedura di evidenza pubblica stricto sensu assimilabile a quella contemplata in tema di appalti (cfr., in particolare, l’attuale art. 188, comma 3), tenuto conto del dubbio di fondo circa la applicazione dei principi in tema di procedure di evidenza pubblica al contratto in questione (trattandosi di species contrattuale non riconducibile alle concessioni, per le quali solo si impone la applicazione delle puntuali norme del diritto dell’Unione codificate nella direttiva). D’altra parte, e in ogni caso, la effettiva conformazione del bando è demandata alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, tenendo conto degli schemi-tipo di Anac.

La sovrabbondanza di talune disposizioni contenute nel vigente codice è stata, di poi, temperata, anche affidando la compiuta disciplina della fattispecie al bando e al contratto, redatti tenendo conto degli schemi- tipo di Anac.

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