(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)
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Il comma 1 precisa l’oggetto della disciplina dettata dalla Parte II: le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione indette da enti concedenti e la relativa esecuzione.
La Parte II costituisce attuazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, a cui si deve l’introduzione, per la prima volta, di una disciplina armonizzata della materia.
Il comma 2 si riferisce ad una specifica tipologia di concessioni, quelle aventi ad oggetto i servizi economici d’interesse generale (la coincidenza concettuale tra “servizio pubblico di rilevanza economica” e “servizio di interesse economico generale”, già noto in dottrina, è ora confermata dal testo unico in materia di servizi pubblici locali).
Nell’ampia e generica nozione di concessione di «servizi» possono rientrare, sia i servizi rivolti alla collettività – e, dunque, le attività economiche assunte dalle amministrazioni nell’ambito delle rispettive competenze -, sia i servizi forniti alla stessa amministrazione concedente, con uno strumento alternativo all’appalto di servizi.
Il Codice del 2006 non contemplava alcuna forma di coordinamento con i servizi di interesse economico generale (SIEG), cosicché spettava all’interprete stabilire di volta in volta quali disposizioni del Codice dei contratti pubblici integrassero e prevalessero sulle normative di settore, e quali aspetti invece restassero disciplinati da queste ultime.
Lo schema di Codice in esame chiarisce ora che ai SIEG - salvo i settori esclusi dal successivo art. 181 - si applicano le norme sulle concessioni.
La disciplina del Codice costituisce, tuttavia, solo una parte della disciplina dei servizi pubblici. Per tutti i profili inerenti la regolazione economica del servizio pubblico, occorrerà fare riferimento al decreto legislativo attuativo dell’art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante il testo unico in materia di servizi pubblici locali, e alle altre norme speciali di settore (per quanto concerne, ad esempio: i criteri di individuazione delle attività produttive di interesse economico generale; la conformazione dell’organizzazione dell’attività di impresa; le modalità di gestione; la definizione degli ambiti territoriali ottimali e omogenei; la disciplina delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali; la metodologia tariffaria).
I due corpi normativi sono, dunque, complementari perché disciplinano aspetti diversi della medesima operazione economica.
Per completezza, va rimarcato che non sono invece interessati dalla disciplina del Codice dei contratti pubblici i regimi di autorizzazione per l’accesso ad un’attività economica (ai sensi della direttiva 2006/123/CE).