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Articolo 176 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Oggetto e ambito di applicazione

Dispositivo dell'art. 176 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. La presente Parte disciplina le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione indette da enti concedenti e la relativa esecuzione.

2. Alle concessioni di servizi economici d’interesse generale si applicano le norme della presente Parte, ferme restando le specifiche esclusioni previste dal codice. Per i profili non disciplinati si applica il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, nonché le altre norme speciali di settore.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

176 
Il comma 1 precisa l’oggetto della disciplina dettata dalla Parte II: le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione indette da enti concedenti e la relativa esecuzione.

La Parte II costituisce attuazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, a cui si deve l’introduzione, per la prima volta, di una disciplina armonizzata della materia.

Il comma 2 si riferisce ad una specifica tipologia di concessioni, quelle aventi ad oggetto i servizi economici d’interesse generale (la coincidenza concettuale tra “servizio pubblico di rilevanza economica” e “servizio di interesse economico generale”, già noto in dottrina, è ora confermata dal testo unico in materia di servizi pubblici locali).

Nell’ampia e generica nozione di concessione di «servizi» possono rientrare, sia i servizi rivolti alla collettività – e, dunque, le attività economiche assunte dalle amministrazioni nell’ambito delle rispettive competenze -, sia i servizi forniti alla stessa amministrazione concedente, con uno strumento alternativo all’appalto di servizi.

Il Codice del 2006 non contemplava alcuna forma di coordinamento con i servizi di interesse economico generale (SIEG), cosicché spettava all’interprete stabilire di volta in volta quali disposizioni del Codice dei contratti pubblici integrassero e prevalessero sulle normative di settore, e quali aspetti invece restassero disciplinati da queste ultime.

Lo schema di Codice in esame chiarisce ora che ai SIEG - salvo i settori esclusi dal successivo art. 181 - si applicano le norme sulle concessioni.

La disciplina del Codice costituisce, tuttavia, solo una parte della disciplina dei servizi pubblici. Per tutti i profili inerenti la regolazione economica del servizio pubblico, occorrerà fare riferimento al decreto legislativo attuativo dell’art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante il testo unico in materia di servizi pubblici locali, e alle altre norme speciali di settore (per quanto concerne, ad esempio: i criteri di individuazione delle attività produttive di interesse economico generale; la conformazione dell’organizzazione dell’attività di impresa; le modalità di gestione; la definizione degli ambiti territoriali ottimali e omogenei; la disciplina delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali; la metodologia tariffaria).

I due corpi normativi sono, dunque, complementari perché disciplinano aspetti diversi della medesima operazione economica.

Per completezza, va rimarcato che non sono invece interessati dalla disciplina del Codice dei contratti pubblici i regimi di autorizzazione per l’accesso ad un’attività economica (ai sensi della direttiva 2006/123/CE).

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