(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)
109
L’art. 109 (Reputazione dell’impresa), riprendendo e innovando la disposizione originariamente contenuta all’art. 83, comma 10, decreto legislativo n. 50 del 2016, istituisce, presso l’ANAC, un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Le principali innovazioni rispetto alla disciplina vigente riguardano la semplificazione del sistema e il suo collegamento con il fascicolo virtuale dell’operatore economico.
Nel dettaglio, al comma 1, si prevede l’istituzione del citato sistema presso l’ANAC, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Si precisa che il sistema è fondato su requisiti reputazionali, valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimo l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, l’impegno della stessa impresa sul piano sociale.
Al comma 2 si prevede che la stessa ANAC definisce gli elementi del monitoraggio, le modalità di raccolta dei dati e il meccanismo di applicazione del sistema, al fine di incentivare gli operatori al rispetto dei principi del risultato e di buona fede e affidamento. Si precisa ancora che l’ANAC è tenuta a bilanciare tali elementi con il mantenimento dell’apertura del mercato, specie con riferimento alla partecipazione di nuovi operatori.
Al comma 3 si prevede, sotto il profilo temporale, che alla disposizione viene data attuazione entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del codice, anche tenendo conto delle risultanze ottenute nel periodo iniziale di sperimentazione.
L’introduzione di questo sistema reputazionale è stato vivamente caldeggiato soprattutto dagli economisti che hanno partecipato fattivamente alla redazione della proposta di Codice, in considerazione dell’esito positivo che esso ha mostrato nell’affidamento degli appalti pubblici soprattutto negli Stati Uniti. Deve tuttavia evidenziarsi che il funzionamento di un simile sistema deve coordinarsi con il principio di libera circolazione e con il principio di concorrenza, ben potendo il requisito reputazionale sconfinare altrimenti in una sorta di ostacolo all’ingresso nel mercato di nuovi operatori economici ovvero creare indebite situazioni di vantaggio per operatori commerciali di dimensioni maggiori e capaci pertanto anche di ottenere valutazioni prestazionali positive.