Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 32144 del 10 dicembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo č soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, poiché si limita a dichiarare la sussistenza o l'insussistenza (totale o parziale) del diritto del creditore a procedere in executivis, senza accertare il contenuto patrimoniale del credito destinato ad essere soddisfatto in sede esecutiva.

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