(massima n. 1)
L'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. richiede, per la sua applicazione, l'accoglimento in misura non superiore alla proposta conciliativa e presuppone quindi una domanda di condanna ad una prestazione apprezzabile in termini quantitativi (e dunque frazionabile), cosicché sono escluse dal suo ambito sia le pronunce dichiarative o costitutive, sia le proposte che prescindono dal petitum dell'azione esercitata, per essere irriducibili ad una frazione del bene oggetto di domanda, in quanto hanno contenuto sostanzialmente transattivo e non processuale conciliativo; ne deriva l'inapplicabilitą al processo di esecuzione in cui l'aggravio delle spese a carico del debitore deriva dalla legge (art. 510, comma 1, c.p.c.) e non da una decisione del giudice.