Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21988 del 30 luglio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario).

(massima n. 2)

L'art. 164, quinto comma, cod. proc. civ. distingue, in caso di nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis, tra la rinnovazione della citazione verso il contumace e l'integrazione verso il convenuto costituito. Nel primo caso è necessaria la notificazione dell'atto, mentre nel secondo l'integrazione può essere validamente compiuta mediante deposito dell'atto in cancelleria, equiparandosi tale integrazione a una comparsa o a una memoria (principio valido per il testo vigente ratione temporis).

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