(massima n. 2)
Costituiscono vizi e difetti dell'immobile compravenduto, edificato dal venditore-costruttore, così come difetto di costruzione rilevante ex art.1669 c.c. (che deve incidere sulla funzionalità e sul normale godimento dell'immobile) non solo quelli ascrivibili all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di edificazione, ma anche quelli dovuti all'imperfetta o erronea progettazione delle opere; la mera conoscenza del progetto da parte dell'acquirente non può essere equiparata alla conoscenza anche dei vizi e difetti che deriveranno all'immobile dalla sua messa in opera, pur se il progetto presenti aspetti innovativi, in quanto deve essere comunque garantita la funzionalità del bene e la sua idoneità all'uso normale al quale è destinato.