Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18917 del 10 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ammissione da parte del venditore dell'esistenza di vizi nel bene venduto non implica automaticamente l'assunzione dell'obbligo di ripararli a proprie spese, qualora il contratto preveda chiaramente che il compratore era consapevole della vetustą del bene e della conseguente necessitą di interventi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.