Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5384 del 29 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'errore essenziale e riconoscibile può determinare l'annullabilità sia del contratto che dell'atto unilaterale; tuttavia, tale questione deve essere debitamente sollevata dinanzi al giudice di merito affinché possa essere valutata in sede di ricorso per cassazione.

(massima n. 2)

Un motivo di ricorso per cassazione basato sulla violazione degli artt. 1988 e 2697 cod. civ., riguardante la qualificazione della missiva come quietanza di pagamento, risulta privo di interesse se gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili e nessun effetto favorevole alla ricorrente sortirebbe da una tale qualificazione.

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