(massima n. 2)
Un motivo di ricorso per cassazione basato sulla violazione degli artt. 1988 e 2697 cod. civ., riguardante la qualificazione della missiva come quietanza di pagamento, risulta privo di interesse se gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili e nessun effetto favorevole alla ricorrente sortirebbe da una tale qualificazione.