Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16067 del 10 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'apprezzamento della eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o ritardato adempimento, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativi alla motivazione.

(massima n. 2)

Sul credito liquidato a titolo risarcitorio derivante da licenziamento illegittimo è dovuto cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 429 comma 3 c.p.c., poiché rappresentano l'utilità economica che il lavoratore avrebbe tratto se non fosse stato impedito dall'inadempimento della controparte.

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