(massima n. 2)
Sul credito liquidato a titolo risarcitorio derivante da licenziamento illegittimo è dovuto cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 429 comma 3 c.p.c., poiché rappresentano l'utilità economica che il lavoratore avrebbe tratto se non fosse stato impedito dall'inadempimento della controparte.