Cassazione penale Sez. II sentenza n. 49955 del 2 novembre 2023

(4 massime)

(massima n. 1)

Quando la pena si attesta in misura non troppo distante dal minimo, č sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa", mentre una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantitą di pena irrogata č necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. L'obbligo motivazionale in ordine alla misura della pena č da ritenersi soddisfatto quando sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolaritą del caso, č sufficiente che egli dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi.

(massima n. 2)

Per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perchč spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sč, anche se di natura non patrimoniale. Qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 c.p. nella previsione dell'art. 393 c.p. - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 c.p.

(massima n. 3)

In tema di reati associativi, la commissione dei reati-scopo, di qualunque tipo essa sia, non č necessaria nč ai fini della configurabilitą dell'associazione nč ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione, il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poichč, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico č sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. messa a disposizione, che č di per sč idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialitą operative e la capacitą di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale. Dunque, non č necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio e aderisca consapevolmente al programma criminoso, accrescendo, per ciņ solo, la potenziale capacitą operativa e la temibilitą dell'associazione.

(massima n. 4)

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all'associazione mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati sono utilizzabili in modo diretto, e non come mere dichiarazioni de relato soggette a verifica di attendibilitą della fonte primaria.

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