(massima n. 3)
In tema di reati associativi, la commissione dei reati-scopo, di qualunque tipo essa sia, non č necessaria nč ai fini della configurabilitą dell'associazione nč ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione, il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poichč, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico č sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. messa a disposizione, che č di per sč idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialitą operative e la capacitą di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale. Dunque, non č necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio e aderisca consapevolmente al programma criminoso, accrescendo, per ciņ solo, la potenziale capacitą operativa e la temibilitą dell'associazione.