(massima n. 3)
Con riferimento ai requisiti necessari per ritenere integrato il reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. A tal fine, tra gli indici valutabili dal giudice vanno inclusi la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta. E così, la partecipazione non si esaurisce in una mera manifestazione di status; essa, contrario, implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte". (Nella specie, per la S.C., la corte di merito ha operato la verifica del contributo, effettivo, concreto e visibile, reso dagli imputati alla vita dell'organizzazione, il cui scrutinio ha sortito esito positivo, sulla base di elementi concreti che hanno attestato una messa a disposizione permanente, oltre che cosciente e volontaria, da parte dei sodali).