Cassazione penale Sez. II sentenza n. 48278 del 24 ottobre 2023

(7 massime)

(massima n. 1)

In tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato. (A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte territoriale valorizzando, ai fini del diniego, oltre al consistente valore dei beni oggetto di ricettazione, anche il complessivo rilievo dell'operazione criminale realizzata e le gravi modalità dei fatti accertati, che denotano spiccata capacità criminale).

(massima n. 2)

Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

(massima n. 3)

Con riferimento ai requisiti necessari per ritenere integrato il reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. A tal fine, tra gli indici valutabili dal giudice vanno inclusi la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta. E così, la partecipazione non si esaurisce in una mera manifestazione di status; essa, contrario, implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte". (Nella specie, per la S.C., la corte di merito ha operato la verifica del contributo, effettivo, concreto e visibile, reso dagli imputati alla vita dell'organizzazione, il cui scrutinio ha sortito esito positivo, sulla base di elementi concreti che hanno attestato una messa a disposizione permanente, oltre che cosciente e volontaria, da parte dei sodali).

(massima n. 4)

Ai fini di qualificare o escludere la configurabilità di un'associazione di tipo mafioso è essenziale anzitutto che questa si avvalga o meno della forza di pressione derivante dal vincolo associativo in se stesso, nel senso che, anche se venissero individuati, perseguiti ed isolati gli autori delle singole manifestazioni di minaccia o di danno, resterebbe pur sempre l'incombente pericolo del permanere della società criminale costituita anche da altri affiliati rimasti liberi. La necessità di un riscontro esterno alla forza di intimidazione dell'associazione mafiosa si traduce nel necessario confronto con una fenomenologia empirica oggettivamente verificabile, ancorata a dati obiettivi tali da consentire l'affermazione per cui le azioni riferibili ad un aggregato ben organizzato di persone, avente una solida struttura e caratterizzato dalla programmazione delle illecite finalità e dalla conseguente divisione dei compiti, sia anche effettivamente in grado di influenzare, per effetto della condizione di succubanza della comunità territoriale di riferimento, il contesto sociale, economico e politico in cui si svolge la vita di relazione dei consociati.

(massima n. 5)

Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale. Ciò che conta non è la dimensione territoriale del radicamento, ma il fatto stesso che il gruppo abbia ottenuto un'evoluzione e un prestigio criminale tale da condizionare l'ordinato assetto dei rapporti sociali, civili, politici ed economici.

(massima n. 6)

Deve riconoscersi la configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis c.p., in presenza di un'organizzazione criminale autonoma, capace di conseguire fama e prestigio criminale, avente un programma criminoso comune, consacrato in un vincolo associativo caratterizzato da accordi di fratellanza tra gli associati, dedita alla realizzazione di specifiche condotte di reato idonee, anche in considerazione della scansione cronologica della perpetrazione degli attentati incendiari (si è trattato di un arco temporale di quasi due anni), a costituire, per la forza di intimidazione concretamente esercitata ed il conseguente atteggiamento omertoso cagionato ai danni della collettività, un vero e proprio problema di ordine pubblico.

(massima n. 7)

Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., occorre che l'associazione abbia conseguito, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione che deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione, quale forma di condotta positiva. Il cd. metodo mafioso deve necessariamente avere una sua "esteriorizzazione" quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine "avvalersi"; esteriorizzazione che può avere le più diverse manifestazioni purchè si concreti in atti concreti, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza della prova del metodo mafioso.

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