(massima n. 1)
In tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater c.p., in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'etā della persona offesa č configurabile solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne; ne consegue che non sono sufficienti al fine di ritenere fondata la causa di non punibilitā, elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'etā, provenienti dal minore o da terzi, nemmeno se contemporaneamente sussistenti.