(massima n. 2)
L'inammissibilità dell'eccezione relativa ai controcrediti può essere fondata sia sulla genericità degli stessi sia sul mancato azionamento ritualmente dei controcrediti nella comparsa dì risposta in primo grado; il giudice può poi valutare gli elementi probatori disponibili per determinare se i lavori precedentemente eseguiti abbiano avuto efficacia causale nei confronti dei danneggiamenti lamentati.