Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6907 del 14 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La richiesta di rimessione in termini per l'esercizio delle difese deve essere adeguatamente motivata, indicando le ragioni per le quali la decisione impugnata sarebbe in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla prevalente dottrina.

(massima n. 2)

L'inammissibilità dell'eccezione relativa ai controcrediti può essere fondata sia sulla genericità degli stessi sia sul mancato azionamento ritualmente dei controcrediti nella comparsa dì risposta in primo grado; il giudice può poi valutare gli elementi probatori disponibili per determinare se i lavori precedentemente eseguiti abbiano avuto efficacia causale nei confronti dei danneggiamenti lamentati.

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