(massima n. 1)
In materia di responsabilitā per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietā o di uso esclusivo, il paradigma č quello dell'art. 2051 c.c. avuto riguardo alla posizione del soggetto proprietario o avente l'uso esclusivo, in ragione del rapporto diretto che esso ha con il bene potenzialmente dannoso. E', inoltre, configurabile una concorrente responsabilitā del Condominio, che, in forza degli artt. 1130 c.c., comma 1, n. 4 e 1135 c.c., comma 1, n. 4, č tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio, avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l'uso esclusivo. Il concorso di tali responsabilitā va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilitā soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del Condominio.