Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31681 del 9 dicembre 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Se, nel corso del processo, al raggiungimento della maggiore età del figlio che sta in giudizio in persona del suo genitore fa seguito l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e la designazione di quest'ultimo quale amministratore, il genitore conserva la legitimatio ad processum, con la conseguenza che non è necessario il rilascio di una nuova procura alle liti, perché quella originariamente conferita è stata rilasciata da soggetto dotato di perdurante legittimazione, mentre sarebbe invalida quella conferita personalmente dal figlio, per difetto di capacità di agire processuale.

(massima n. 2)

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.

(massima n. 3)

La responsabilità medica per omissione deve essere valutata alla luce della regola del "più probabile che non" nel stabilire il nesso causale tra condotta omissiva e danno, tenendo conto delle specificità del caso concreto e valutando l'efficacia delle condotte doverose omesse rispetto al danno verificato (artt. 1218 e 1227 c.c.).

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