Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 29838 del 27 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Solo le previsioni del regolamento che incidono sui diritti esclusivi o che contemplino un'eventuale convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., richiedono l'approvazione unanime di tutti i condomini, avendo natura contrattuale.

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