Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5487 del 1 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di successione testamentaria, la sostituzione deve essere oggetto di un'esplicita disposizione del testatore, il quale provvede ad una designazione in subordine per il caso in cui l'istituito non possa acquistare l'ereditā o il legato; in tale ipotesi, č lo stesso testatore ad indicare il criterio di soluzione per il caso in cui il designato alla successione non possa o non voglia succedere, prevalendo sia sulla rappresentazione che sull'accrescimento.

(massima n. 2)

Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontā del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 c.c. il giudice che opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante di una disposizione testamentaria in realtā suscettibile di interpretazioni alternative. (Nella specie, con riguardo a un testamento con cui la de cuius aveva istituito erede il marito, prevedendo a suo carico l'obbligo morale di riscrivere l'atto, dopo la sua morte, e di istituire eredi i cognati, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, all'esito della premorienza del coniuge istituito, aveva escluso la configurabilitā del meccanismo della sostituzione ex art. 688 c.c., in favore dei cognati).

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