Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 664 del 12 gennaio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

L'approvazione del bilancio di un'associazione non riconosciuta non rileva al fine di esonerare il suo amministratore dall'obbligo di restituire le somme che gli sono state rimborsate a titolo di anticipazioni da lui sostenute in favore dell'associazione in assenza della prova della riferibilitā di tali spese all'adempimento dei suoi obblighi, il cui onere incombe sullo stesso amministratore.

(massima n. 2)

In ambito di associazioni non riconosciute, trova applicazione l'art. 1720 c.c. che obbliga l'ente a rimborsare all'amministratore le spese anticipate nel suo interesse, nei soli limiti in cui detto organo provi di averle sostenute, non semplicemente in occasione, ma a causa dell'espletamento del proprio incarico e nell'adempimento degli obblighi a questo connessi, senza che l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea o il contegno tenuto da eventuali organi di controllo possa valere ad escludere una sua eventuale responsabilitā.

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