Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 664 del 12 gennaio 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

L'approvazione del bilancio di un'associazione non riconosciuta non rileva al fine di esonerare il suo amministratore dall'obbligo di restituire le somme che gli sono state rimborsate a titolo di anticipazioni da lui sostenute in favore dell'associazione in assenza della prova della riferibilità di tali spese all'adempimento dei suoi obblighi, il cui onere incombe sullo stesso amministratore.

(massima n. 2)

In ambito di associazioni non riconosciute, trova applicazione l'art. 1720 c.c. che obbliga l'ente a rimborsare all'amministratore le spese anticipate nel suo interesse, nei soli limiti in cui detto organo provi di averle sostenute, non semplicemente in occasione, ma a causa dell'espletamento del proprio incarico e nell'adempimento degli obblighi a questo connessi, senza che l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea o il contegno tenuto da eventuali organi di controllo possa valere ad escludere una sua eventuale responsabilità.

(massima n. 3)

Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, cod. civ. è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.