Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6245 del 24 novembre 1980

(3 massime)

(massima n. 1)

L'efficacia di titolo esecutivo, nei confronti del terzo, della ordinanza di assegnazione, al creditore procedente o ai creditori intervenuti, della somma pignorata presso di lui e l'impossibilità per quest'ultimo di ottenerne la revoca, con provvedimento del giudice dell'esecuzione o con sentenza resa in un giudizio introdotto mediante un'opposizione, postulano la dichiarazione positiva del terzo, cioè che egli abbia ammesso di essere debitore dell'esecutato, mentre è affetto da abnormità, non trovando una collocazione giuridica e razionale nel sistema normativo su cui è imperniata la espropriazione forzata presso terzi, il provvedimento di assegnazione del credito emesso in mancanza del suindicato presupposto. (Nella specie, il giudice dell'esecuzione aveva revocato, su ricorso del terzo pignorato, l'ordinanza di assegnazione della somma, rilevando la carenza della dichiarazione positiva del terzo. Il Supremo Collegio ha ritenuto corretta la revoca, enunciando il principio che precede).

(massima n. 2)

Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione revoca la propria precedente ordinanza di assegnazione, in favore del creditore esecutante, della somma pignorata presso il terzo, poiché elide gli effetti sostanziali e definitivi del procedimento esecutivo e fa risorgere la pretesa creditoria insoddisfatta, ha intrinseca natura decisoria e in quanto non soggetto né ad uno specifico gravame, avendo un'efficacia circoscritta all'ambito di detto procedimento e non contenendo nessuna decisione di merito in ordine ad eventuali contestazioni sorte sulla dichiarazione del terzo suscettibile di appello al giudice superiore, né ad opposizione ex art. 617 c.p.c., ammessa soltanto per le censure attinenti al rito ed alla forma degli atti esecutivi in genere — è impugnabile in cassazione, per violazione di legge, in forza dell'art. 111 Cost..

(massima n. 3)

L'unico rimedio ammissibile contro l'ordinanza con la quale il pretore, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna al creditore procedente la somma pignorata presso un terzo è, di regola, l'opposizione, ex art. 617 c.p.c. Tale rimedio può essere esperito solo dalle parti del processo esecutivo, tra le quali non rientra il terzo che renda una dichiarazione negativa, quando questa non venga contestata in base all'art. 548 c.p.c.

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