1. (1)Presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario è istituito un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie, in comunità di tipo familiare e in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati.
2. Nel registro di cui al comma 1, in un capitolo speciale per ciascun minore, la cancelleria annota:
- a) la data e gli estremi del provvedimento che dispone il collocamento presso una famiglia affidataria ovvero presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, specificando se il provvedimento medesimo sia stato adottato ai sensi della presente legge ovvero ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, o degli articoli 330, 333 o 403 del codice civile, e indicando la famiglia affidataria ovvero la comunità di tipo familiare o l'istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, presso cui è avvenuto il collocamento del minore, non appena comunicato dai soggetti incaricati dell'esecuzione;
- b) la data e gli estremi del provvedimento che dispone l'eventuale collocazione protetta del minore;
- c) l'eventuale intervento della forza pubblica, con l'indicazione della motivazione;
- d) la data e gli estremi del provvedimento che autorizza il minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari;
- e) la data e gli estremi del provvedimento di revoca o di modifica del collocamento del minore;
- f) l'eventuale qualificazione del minore come portatore di bisogni speciali.
3. La cancelleria è responsabile della tenuta del registro di cui al presente articolo.
4. Al fine di monitorare adeguatamente i fenomeni di disagio sociale, anche riferiti a specifici contesti territoriali, i tribunali di cui al comma 1 comunicano trimestralmente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia i soli dati numerici relativi alle richieste e ai provvedimenti di cui al comma 2, lettera a).
5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di istituzione e tenuta del registro di cui al comma 1 nonché quelle di acquisizione, trattamento e conservazione dei dati previsti dal presente articolo.






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