Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 1 Legge sull'adozione

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

[Aggiornato al 02/01/2024]

Dispositivo dell'art. 1 Legge sull'adozione

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 1 Legge sull'adozione

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

RAZZINO G. chiede
martedì 19/01/2021 - Lazio
“Gentili Avvocati,
io e mia moglie siamo i nonni materni affidatari sine die di mio nipote, sin dalla nascita. Il Tribunale per i minorenni di Roma nel 2010, ha privato i Genitori ( tossicodipendenti ) della potesta' genitoriale e ne ha confermato a noi l'affidamento fino alla maggiore età. Il ragazzo è cresciuto bene e frequenta con profitto il 4° di scuola superiore; io e mia moglie siamo pensionati e abbiamo un reddito che ci consente di vivere e assicurare gli studi a mio nipote. Percepiamo un assegno, contributo previsto dalla R.L. per le famiglie affidatarie, che l'Aipes consorzio comunale di Sora per i servizi sociali, paga saltuariamente e senza trasparenza.
Devo chiedere la Vs consulenza, per comprendere quali iniziative potrò intraprendere volte a garantire continuità familiare a mio nipote nel nostro stato di famiglia, considerato che i genitori non sono recuperati e non hanno alcun vincolo né frequentazione tra loro. Non abbiamo intenzione di chiedere l'Adozione, ma la semplice volontà di proseguire con l'affidamento fino a quando il ragazzo finirà gli studi e si renderà autonomo. Ho letto sull'affidamento amministrativo da richiedere al Tribunale per i minorenni; il nostro intendimento sarebbe di poter continuare ad averlo nel nostro stato di famiglia e percepire dall'inps le detrazioni familiari dovute che, dal mese di luglio p.v. diverranno Assegno Unico per i figli fino al 21 anni e, di continuare a percepire il contributo per le famiglie affidatarie previsto dalla R.L.
Vi ringrazio anticipatamente delle spiegazioni che mi vorrete fornire.”
Consulenza legale i 26/01/2021
L’istituto del “prosieguo amministrativo” trova il proprio fondamento originario nella previsione contenuta all’art. 29 del R.D. 1404/1934, legge istitutiva del Tribunale per i Minorenni: tale norma contempla infatti la possibilità di un prolungamento di alcune misure (anche se si tratta di ipotesi diverse rispetto al nostro caso) oltre il compimento della maggiore età, fino ai 21 anni.
Nella vicenda oggetto del quesito, dobbiamo fare riferimento alla D.G.R. n. 90/2019, adottata dalla Regione Lazio il 19.02.2019, recante appunto il “regolamento per l’affidamento familiare nella Regione Lazio”.
La D.G.R. in esame, dopo una premessa volta a ricordare le finalità e gli obiettivi dell’affidamento familiare, menziona espressamente tra i soggetti dell’affidamento “i ragazzi/e oltre il 18° anno di età e comunque non oltre il 21°, che per situazioni particolari motivate nel Progetto Quadro, necessitino di proseguire l’esperienza nella famiglia affidataria” (per progetto quadro, ai sensi dell’art. 20 della cit. delibera, si intende “l’insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova”).
L’art. 21 disciplina, invece, il contributo economico previsto in favore delle famiglie affidatarie.
Naturalmente, in questa sede non è possibile fornire indicazioni più precise in merito alle azioni da intraprendere, non conoscendo se non per sommi capi la vicenda pregressa e, soprattutto, gli atti processuali. Il consiglio è, pertanto, quello di rivolgersi ad un legale esperto nella materia minorile onde valutare le iniziative da adottare: infatti l'eventuale prosecuzione dell'affidamento presuppone una valutazione, da parte del Tribunale per i minorenni, della specifica situazione del ragazzo e della effettiva necessità di portare avanti il percorso già iniziato.