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Articolo 4 Legge professionale forense

(L. 31 dicembre 2012, n. 247)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Associazioni tra avvocati e multidisciplinari

  • Dispositivo

Dispositivo dell'art. 4 Legge professionale forense

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.

3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. [Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione.](1) L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

4. [L'avvocato può essere associato ad una sola associazione.](2)

5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

6. La violazione di quanto previsto al comma 5 costituisce illecito disciplinare.

7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

Note

(1) Periodo sopresso così dalla L. 4 agosto 2017, n. 124
(2) Comma abrogato così dalla L. 4 agosto 2017, n. 124

Consulenze legali
relative all'articolo 4 Legge professionale forense

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

ALFREDO C. chiede
venerdģ 18/05/2018 - Lazio
“due avvocati con due partite iva separate, possono sottoscrivere congiuntamente un contratto di locazione per esercitare la propria attività professionale senza rischiare che l'Agenzia delle Entrate possa configurare una associazione professionale.
Grazie
A. C.”
Consulenza legale i 22/05/2018
L’associazione professionale tra avvocati è prevista dall’art. 4 Legge 247/2012.
Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il Consiglio dell’ordine nel cui circondario hanno sede.
E’ opportuno che l’atto costitutivo dell’associazione professionale rivesta la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (si veda in proposito, l'art. 5 del DPR N.917/86).
L’atto di costituzione deve essere poi registrato presso l’agenzia delle Entrate ed è soggetto al pagamento dell’imposta di registro.
Una volta costituito lo studio associato, occorre aprire partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Fatti questi brevissimi cenni, con riguardo invece alla natura giuridica degli studi associati la Corte di Cassazione, nella sentenza del 13.4.2007 n. 8853, ha precisato che “lo studio professionale associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici […]; l’esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purchè vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente, ed il relativo accertamento è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto”.
Sulla base di tale interpretazione giurisprudenziale (non recentissima ma ancora attuale) proprio la circostanza che il contratto di locazione sia stato sottoscritto da entrambi gli avvocati (e non da uno soltanto in rappresentanza) con partite IVA separate potrebbe essere semmai un elemento che fa escludere l’esistenza di una associazione professionale e non il contrario.
Oltre tutto, il compimento congiunto di un singolo atto non può costituire una presunzione dell’esistenza di una associazione tra professionisti in mancanza di altri elementi (quali l’iscrizione all’albo come associazione, l’esistenza di un atto costitutivo, un’unica partita IVA per l’associazione).
Tanto più che nella prassi è frequente il fenomeno, per dividere le spese di gestione, che due o più avvocati esercitino la professione in un medesimo studio pur mantenendo le rispettive attività assolutamente separate.

Tra l’altro, anche volendo far riferimento agli studi di settore, la Corte di Cassazione con sentenza n.14066 del 20/6/2014 ha sottolineato la loro natura di presunzione semplice affermando il principio secondo cui “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore rappresenta un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, nascendo invero solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento”.

Alla luce di quanto precede, in risposta alla domanda contenuta nel quesito, si ritiene non vi sia dunque alcun rischio che la mera sottoscrizione del contratto di locazione possa far configurare da parte della Agenzia delle Entrate l’esistenza di una associazione professionale.